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22 Giu 2016 | News ed eventi

Investimenti in Ricerca e sviluppo, un’ottima opportunità

Notizia aggiornata il: Giu 22, 2016 @ 11:39

L’ultima Legge di stabilità ha stabilito una serie di incentivi per imprese che effettuano investimenti in progetti di Ricerca e Sviluppo. Vi presentiamo le linee guida per aderire a questa opportunità ricordandovi che, noi di OBS, possiamo aiutarvi in tutti aspetti, anche quelli burocratici.

Ecco qualche esempio di interventi che possono rientrare nel finanziamento:

  • Installazione di un nuovo datacenter
  • Acquisto di un software gestionale
  • Cablaggio strutturato degli uffici
  • Sistemi WiFi
  • Piattaforme telefoniche
  • Software e sistemi informativi
  • Sistemi di sicurezza e protezione degli edifici

Contattateci per sapere se gli investimenti a cui stavate pensando possono rientrare in questi incentivi.

A chi si rivolge?

  • A tutte le imprese di ogni tipo (ditta individuale, società di persone o capita….), senza limiti di dimensioni, di qualsiasi settore economico e regime contabile.
  • A tutte le imprese che fanno investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso 31/12/2019.

Quali sono le condizioni necessarie per aderire agli incentivi?

  • Le spese devono ammontare ad almeno 30.000 euro fino ad un importo massimo di 5 milioni.
  • Le spese devono eccedere la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedente a quello in corso al 31/12/2015.

Quali attività sono ammissibili?

  • Lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni
    pratiche dirette.
  • Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo.
  • Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica. tecnologica e commerciale per produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.
  • Tali attività possono comprendere |’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione,
    purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
  • Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
    Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Quali sono le spese agevolabili?

  • Costi relativi al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, quindi in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico.
  • Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e
    comunque con un costo unitario non inferiore a € 2.000 al netto di IVA.
  • Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative.
  • Competenze tecniche (costi sostenuti per il personale non “altamente qualificato” impiegato nelle attività di ricerca eleggibili) e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Che tipo di agevolazione si può ottenere?

Il credito di imposta viene concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro, nelle seguenti misure

  • 50% della spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi di imposta
    2012-2013-2014) per i costi di cui alle lette a) e c) dell’Art.4 comma 1 del decreto (spese relative al
    personale interno e alla ricerca).
  • 25% della spesa incrementale per i costi di cui alle lettere b) e d) dell’Art.4 comma 1 del decreto (quote di ammortamento di strumenti/attrezzature di laboratorio e competenze tecniche e
    privative industriali).

Il credito di imposta, come utilizzarlo?

E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi ammissibili. La prima occasione di utilizzo potrà pertanto essere il 2016, relativamente alle spese sostenute nel 2015. Deve essere indicato nel mod. UNICO relativo al periodo di imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili.

Non concorre né al reddito ai fini IRPEF/IRES, né alla base imponibile ai fini IRAP.

Cumulabilità con altre misure

La portata applicativa generale della misura ne assicura la compatibilità con i vincoli in materia di aiuti di Stato. Pertanto, il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in
presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

Controlli e verifiche

Le imprese che beneficiano di questa agevolazione devono conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la loro ammissibilità. L’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla base della documentazione contabile, che dovrà essere certificata dal soggetto incaricato alla revisione contabile o dal Collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio. Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti, e prive di collegio sindacale, devono avvalersi della certificazione di un revisore o di una società di revisione.
Sono escluse da questo obbligo le imprese con bilancio certificato.
La norma concede alle imprese che non sono tenute alla revisione legale dei conti e che non hanno un organo di controllo interno, un contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile entro il limite massimo di euro 5.000 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

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